Seggiolini per bambini: che cosa è cambiato?

Da diciotto mesi è in vigore una nuova normativa dell’Unione Europea

Dal peso all’altezza. Il seggiolino in auto per bambini è sempre una questione di misure. Ma da un’altra prospettiva.

Così ha stabilito l’Unione Europea diciotto mesi fa, quando ha introdotto i nuovi riferimenti normativi per il trasporto dei più piccoli. Secondo i quali i dispositivi funzionali alla loro presenza nell’abitacolo non dovranno più rispondere al criterio della bilancia, bensì del metro.

Queste nuove prerogative sono state condensate in una legge, la UNECE R129, detta anche i-Size, che sostituisce la precedente, la UNECE R44/04, e che si riflette anche su aspetti inerenti alla sicurezza.

seggiolini
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Ma quali sono le differenze? Per chiarirle, occorre fare un salto all’indietro. Con la UNECE R44/04 esistevano cinque fasce per i seggiolini per bambini: fino a 10 kg; fino a 13 kg; dai 9 ai 18 kg; dai 15 ai 25 kg; tra i 22 e i 36 kg. Ciascuna di esse corrispondeva a una fascia d’età, che terminava con il dodicesimo anno di età.

Adesso invece le suddivisioni scendono a tre e saranno in base all’altezza: i-Size per neonati (40-85 cm, dalla nascita ai quindici mesi); i-Size per bambini piccoli (85-105 cm, da 1 a 4 anni); i-Size per bambini grandi (100-150 cm, da 3,5 a 12 anni).

I cambiamenti, come anticipato, riguardano anche la sicurezza.

Infatti, i nuovi dispositivi, oltre all’impatto frontale e al tamponamento, dovranno superare anche un test per gli impatti laterali. E dovranno essere dotati di compatibilità “Isofix”. Cioè del sistema di fissaggio codificato a livello internazionale e basato su due agganci rigidi incastrati con gli anelli di metallo del telaio. Una soluzione pensata per ridurre vicino allo zero il rischio di un montaggio errato.

Confermati i quindici mesi come termine per la loro installazione opposta al senso di marcia. In modo da tutelare l’incolumità del baby passeggero in caso di incidente.

seggiolini
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L’entrata in vigore della nuova legge non è retroattiva. Per cui chi dovesse disporre di dispositivi installati entro il 31 agosto 2024, può continuare a utilizzarli fino a che i diretti interessati non ne avranno più necessità. Diverso invece il discorso per i commercianti, che non possono più vendere dispositivi concepiti secondo la R44/04.

Ciò che conta è non farsi trovare sprovvisti di ausili per il trasporto dei bambini. Perché le conseguenze possono essere salate. Previste infatti multe tra gli 80 e i 323 euro con annessa decurtazione di 5 punti dalla patente. Inoltre, se si dovesse commettere nuovamente l’infrazione, si corre il rischio della sospensione della licenza di guida.

Da non dimenticare, infine, che ciascun seggiolino dovrà essere dotato di un dispositivo anti-abbandono. In grado di attivarsi qualora si dovesse dimenticare il bambino chiuso nella macchina. Una soluzione della quale vi parlammo diversi anni fa. Per cui continuate a seguirci per tutti gli approfondimenti legati al mondo dell’auto.